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Legge 22/10/1971 n. 8654. In pendenza dell’istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all’importo massimo dei due terzi. 5. Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere garantita direttamente dall’ente mutuatario con cespiti delegabili. 6. L’ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta del comune o del consorzio, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati". Art. 43 L’art. 3 della legge 29 settembre 1964 n. 847, è sostituito dal seguente: "1. L’importo dei mutui non può essere superiore al 25 per cento della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano". Art. 44 1. All’art. 4 della legge 29 settembre 1964 n. 847, è aggiunto il seguente comma: "Le opere di cui all’art. 1, lettera c), sono le seguenti: a) asili nido e scuole materne; b) scuole dell’obbligo; c)mercati di quartiere; d) delegazioni comunali; e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi; f) impianti sportivi di quartiere; g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; h) aree verdi di quartiere". Art. 45 1. E' costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma di lire 300 miliardi per la concessione di mutui per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree, nonché per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi in attuazione dei piani di zona. (Fondo elevato a lire 450 miliardi dall’art. 7, L. 27 maggio 1975 n. 166 e a lire 700 miliardi dall’40, L. 5 agosto 1978 n. 457). 2. Le modalità e le condizioni per il funzionamento del fondo speciale sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. 3. Il tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti, per le finalità di cui al primo comma, la somma di lire 300 miliardi. 4. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1971, 1972 e 1973. 5. Le richieste di mutui di cui al primo comma sono trasmesse al CER dalle Regioni, le quali provvedono a raccoglierle dai comuni interessati ed a coordinarle, avendo anche presenti le localizzazioni da esse approvate a norma del precedente articolo 3. 6. Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del CER, trasmette, entro il primo ottobre di ciascun anno, le richieste alla Cassa depositi e prestiti, indicando l'ordine di precedenza che la stessa deve rispettare nella concessione dei mutui, anche ai fini del rimborso delle anticipazioni di cui al precedente articolo 23. Art. 46 1. All'onere di cui al precedente articolo si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro e di speciali certificati di credito. 2. I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. 3. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. 4. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche. 5. Per l'emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953 n. 941 . 6. Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'art. 20 del D.L. 30 agosto 1968 n. 918 , convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 1968 n. 1089. 7. All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali, di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. 8. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per gli esercizi 1971, 1972 e 1973. Art. 47 1. In sede di prima applicazione i comuni o consorzi, sulla base dei programmi pluriennali di attuazione dei piani di zona, presentano le richieste di finanziamento alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La regione indica l'ordine di priorità ed invia entro i venti giorni successivi le proprie proposte al Ministro per i lavori pubblici. 3. Il Ministro per i lavori pubblici trasmette le richieste alla Cassa depositi e prestiti indicando l'ordine di precedenza sulla base del quale verranno concessi i mutui nei limiti degli stanziamenti previsti per gli anni finanziari 1971 e 1972, a norma del precedente articolo 45. TITOLO IV Programmi pubblici di edilizia residenziale Art. 48 1. Nel triennio 1971-1973 i programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al presente titolo prevedono: -la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori ed a coloro che occupano abitazioni improprie, malsane e fatiscenti da demolire; la costruzione di alloggi destinati a soddisfare i fabbisogni abitativi di zone colpite da calamità naturali; -la costruzione di case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane, nonché di alloggi destinati ai cittadini più bisognosi, anche riuniti in cooperative edilizie; -la costruzione di alloggi in favore di lavoratori dipendenti emigrati all'estero e di profughi, anche se riuniti in cooperative edilizie; -la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative agli interventi di edilizia abitativa; - la esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare dello Stato e degli enti di edilizia economica e popolare, escluso quello ceduto ai sensi del D.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2; -l'integrazione dei contributi concessi agli istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione di programmi edilizi. 2. I programmi sono predisposti secondo le disposizioni contenute nel titolo I della presente legge. 3. Una quota non inferiore al 5 per cento dello importo complessivo dei programmi suddetti è destinata all'esecuzione di opere di edilizia sociale. 4. Nella ripartizione degli interventi una quota non inferiore al 45 per cento degli importi complessivi è riservata ai territori di cui all'art. 1 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il D.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523 . 5. Quando si tratti di costruzioni da realizzarsi in base alla L. 14 febbraio 1963 n. 60 , possono chiedere i benefici stabiliti dalla legge stessa anche i lavoratori dipendenti emigrati all'estero, ancorché non si sia fatto luogo al pagamento dei contributi di cui alla stessa legge. 6. Alle domande di prenotazione presentate da lavoratori emigrati all'estero saranno attribuiti i seguenti punteggi: a) in relazione al bisogno di alloggio, giusto l'art. 70 del D.P.R. 11 ottobre 1963 n. 1471 , il punteggio di punti 3, intendendosi parificata la condizione del lavoratore emigrato a quella prevista dalla lett. c) del citato art. 70, ancorché la sua famiglia conviva con lui all'estero; b) per anzianità di lavoro nella località in cui sono previste le costruzioni degli alloggi: i punteggi previsti dall'art. 71 del D.P.R. 11 ottobre 1963 n. 1471 , considerandosi utile a tale effetto la località di residenza della famiglia del lavoratore se essa non convive con il lavoratore emigrato all'estero, oppure la località di ultima residenza del lavoratore in Italia se la famiglia si è trasferita all'estero con lui. I periodi di lavoro prestati all'estero si considerano prestati nella località determinata come sopra, sommandosi con i periodi di lavoro (anche non iniziali) prestati eventualmente in dette località, anche in più riprese; c) in relazione all'anzianità di contribuzione: i punteggi previsti dall'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963 n. 1471 , computandosi come periodi di effettiva contribuzione anche i periodi di lavoro prestati all'estero, da documentarsi con attestati delle ditte alle cui dipendenze il lavoratore abbia prestato la sua opera, vidimati dal consolato italiano di prima categoria competente per territorio o dalla cancelleria consolare della rappresentanza diplomatica italiana accreditata nel Paese in cui il lavoro è stato prestato. Il punteggio minimo si intende elevato a punti 2 se il lavoro all'estero, anche in più riprese, sia durato almeno tre anni. Art. 49 1. Ai lavoratori dipendenti o autonomi che, per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate nei comuni soggetti a totale o parzia- le trasferimento, siano stati ammessi o contribuiti a fondo perduto per effetto di disposizioni legislative emanate in favore di persone colpite da calamità naturali e catastrofi, sono concessi ulteriori contributi integrativi a fondo perduto sino alla concorrenza dell'intero ammontare della spesa dei progetti approvati e già ammessi a contributo parziale. 2. Di tale beneficio potranno usufruire i proprietari per una sola unità immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, anche se iscritti nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare alla data dell'evento della calamità naturale. 3. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato saranno stanziate annualmente le somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo. Art. 50 1. Nei comuni che abbiano provveduto alla formazione dei piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 , le aree per la realizzazione dei programmi pubblici di edilizia abitativa previsti dal presente titolo sono scelte nell'ambito di detti piani. Art. 51 1. Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962 n. 167 , i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge. 2. Con la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densità, di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio, in conformità alle norme di cui al penultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 . 3. La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione oppure dagli enti costruttori e diventa esecutiva dopo l'approvazione dell'organo di controllo che deve pronunciare entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti nel caso di silenzio stabiliti dall'articolo 20 della legge 6 agosto 1967 n. 765 . 4. Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma precedente, la scelta dell'area è effettuata dal presidente della giunta regionale. 5. La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del presidente della giunta regionale comporta l'applicazione delle norme in vigore per l'applicazione dei piani di zona. Art. 52 1. Le opere comprese nei programmi previsti dal presente titolo sono a tutti gli effetti dichiarate di pubblica utilità e i lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili. Art. 53 1. I provveditori alle opere pubbliche, sulla base dei programmi approvati dalle Regioni ai sensi del precedente articolo 3, concedono i contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 67 agli enti costruttori, i quali possono chiedere che il contributo venga concesso anche sugli interessi di preammortamento capitalizzati. I decreti di concessione del contributo sono immediatamente comunicati al Ministero dei lavori pubblici. |
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